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Cancellazioni per sopravvenuta impossibilità – Rimborsi a mezzo voucher

Il Consiglio dei ministri, nella riunione odierna, ha adottato un decreto-legge recante misure urgenti volte a sostenere le imprese, i lavoratori e le famiglie che devono affrontare la situazione di emergenza connessa al diffondersi del virus Covid-19.
Il decreto-legge prevede, tra l’altro, che le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, siano applicabili anche ai contratti di soggiorno.
Con tale disposizione – inserita nel decreto su richiesta di Federalberghisi consente alle strutture ricettive, nel caso in cui un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Si ricorda che l’articolo 28 del decreto-legge n. 9, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, e per quanto di specifico interesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione nei seguenti casi:

  1. per i soggiorni di soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, relativamente al medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  2. per i soggiorni di soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  3. per i soggiorni di soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. per i soggiorni di soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  5. per i soggiorni di soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi;

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Annalisa Gotti

Responsabile Ufficio Stampa
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