- Fino a quella data vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’all.1 l’elenco di questi codici può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito il Ministro dell’Economia e della Finanza);
- Rimangono comunque ferme, per tutte le attività non sospese, come da art.1 punto 7;
- Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art.n.87 del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18;
- Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal D.P.C.M.dell’11 marzo e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo;
- Le attività produttive sospese possono proseguire se organizzate a distanza o con lavoro agile;
- Le attività professionali non sono sospese;
- Sono consentite attività pubbliche, erogazioni di servizi di pubblica utilità nonché essenziali;
- Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera e delle attività di cui all’art.1;
- E’ consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici, di prodotti agricoli e alimentari;
- E’ consentita l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
- Sono consentite le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (industria aerospaziale e difesa)
- A tutte le persone fisiche è vietato lo spostamento, con mezzi pubblici e privati, da un comune all’altro, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute