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D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto rilancio) – Riduzione aliquote IVA beni necessari contenimento COVID-19

Gentile collega,
qui di seguito trasmettiamo il comunicato FEI n. 648 del 16 giugno avente per oggetto “D.L. 19.05.2020, n. 34
(Decreto rilancio) – Riduzione aliquote IVA beni necessari contenimento COVID-19”.
Nel precisare l’importanza della comunicazione e nel ringraziarti dell’attenzione si coglie l’occasione per porgere
cordiali saluti.


Il Presidente FEI di Bologna
Marina Monzali


Comunicato FEI n. 648 del 16 giugno 2020

Ai Soci FEI e colleghi interessati

DL 19 MAGGIO 2020, N.34 (DECRETO RILANCIO)
RIDUZIONE ALIQUOTE IVA BENI NECESSARI CONTENIMENTO COVID-19..

In relazione al quesito posto da alcuni Soci, sulla possibilità o meno di applicare l’aliquota ridotta IVA, di cui all’art. 124 del decreto Rilancio, ai gel igienizzanti mani, immessi sul mercato come prodotti cosmetici, si comunica di aver ricevuto specifica risposta dall’Ufficio Tariffe e Classificazione della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane.

Senza entrare in merito ai tecnicismi della risposta pervenutaci dall’Agenzia delle dogane, quest’ultima ha precisato che possono godere dell’agevolazione IVA solo i gel disinfettanti sia igienizzanti per le mani.

I gel disinfettanti e igienizzanti, di regola immessi nel mercato come presidi medico chirurgici o prodotti biocidi, rientrano, infatti in un apposito codice che è tra quelli elencati nella circolare n. 12 dell’Agenzia delle dogane.

I gel e le soluzioni idroalcoliche NON disinfettanti ad attività igienizzante, sempre secondo l’Agenzia delle dogane, devono essere invece, classificati in una sottovoce che non è tra quelle indicate nella circolare n. 12.

In pratica, secondo l’Agenzia delle dogane, solo ai gel con azione disinfettante, dunque autorizzati come Presidi Medico Chirurgici (PMC) o Biocidi (verificabile in etichetta), è possibile applicare l’aliquota IVA dello 0%, fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota IVA del 5% dal 1° gennaio 2021 in poi.

Si ritiene che il medesimo ragionamento vada seguito anche per i saponi per le mani: solo quelli con azione disinfettante immessi nel mercato come Presidi Medico Chirurgici o prodotti Biocidi, possono godere dell’agevolazione IVA.

I saponi per le mani, con azione igienizzante secondaria, immessi nel mercato come prodotti cosmetici, debbono scontare l’aliquota IVA ordinaria.

E’ inoltre necessario essere a conoscenza che in caso di applicazione di un’aliquota IVA inferiore a quella prevista per legge, il soggetto passivo che ha emesso la fattura dovrà emettere una nota di variazione, provvedere al versamento della maggiore imposta non liquidata al momento in cui l’operazione è stata effettuata, oltre alla sanzione (pari al 30%
dell’importo non versato) e gli interessi.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott. Angelo Di Muzio
Presidente FEI

Referente


Silvio Forcione

Segretario Federazione

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