Sono soggetti beneficiari le micro imprese che, per effetto dell’emergenza sanitaria, abbiano dovuto sospendere l’attività, ai sensi del DPCM 11.03.2020:
- Commercio al minuto in sede fissa di vicinato (cioè con superficie di vendita pari o inferiore a 250 mq.) con esclusione delle attività che hanno potuto continuare l’attività secondo quanto previsto dal DPCM 11.03.2020 e dai relativi allegati e codici ATECO (sono ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con consegna a domicilio);
- Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione delle mense e del catering (sono ricomprese tra i beneficiari le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con consegna a domicilio);
- Artigianato di servizio: alla persona (tra cui parrucchieri, estetisti) con esclusione delle attività che hanno potuto continuare l’attività secondo quanto previsto dal DPCM citato e dai relativi allegati e codici ATECO; al consumatore finale esercitate in aperti al pubblico (tra cui attività di riparazione scarpe, vestiti, ecc.).