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Lavoro: le novità del Decreto Agosto in vigore dal 15/8/2020

Si forniscono ulteriori informazioni sulle novità di maggiore interesse per la gestione dei rapporti di lavoro a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Agosto, che conferma le anticipazioni già sinteticamente illustrate.

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Ulteriori 18 settimane di integrazione salariale CIGO – CIGD – FIS con causale Covid-19
Il Decreto Agosto prevede ulteriori 18 settimane da collocare tra il 13 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2020, suddivise in due tranche della durata di 9 settimane, di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga con causale Covid-19.
Per poter richiedere all’Inps la seconda tranche di 9 settimane il primo periodo di 9 settimane deve essere già stato interamente autorizzato.
I periodi di integrazione salariale precedentemente concessi e autorizzati dall’Inps che si collocano, anche se parzialmente, dopo il 12/7/2020, saranno imputati alle prime 9 settimane previste dal Decreto Agosto, determinando di fatto un accorciamento del periodo massimo fruibile.

Contributo addizionale sulla seconda tranche di 9 settimane
Per le ulteriori 9 settimane è previsto un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro variabile in funzione del calo del fatturato aziendale nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
L’importo del contributo addizionale è calcolato in percentuale sulle retribuzioni non erogate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate nel periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con integrazione salariale.
La percentuale del contributo addizionale è pari al:
a) 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) 18% se non c’è stata riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° Gennaio 2019.

Termini di presentazione delle domande all’INPS e di invio dei dati necessari al pagamento delle integrazioni salariali
Le domande dovranno essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione per le domande per periodi di integrazione salariale con inizio a luglio il termine è fissato al 30/9/2020.

Integrazione salariale per le assenze dei lavoratori residenti o domiciliati nelle “zone rosse”
Si prevede la possibilità di richiedere l’integrazione salariale a copertura delle assenze dei lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni che, come quello di Medicina, sono stati interessati da provvedimenti emanati della pubblica autorità di divieto di allontanamento dal territorio comunale che hanno impedito di raggiungere il luogo di lavoro.
Le domande possono essere presentate per assenze dal lavoro comprese tra il 23/2 e il 30/4/2020 fino ad un massimo di quattro settimane per le imprese operanti nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.
Il termine di presentazione all’Inps di queste domande con la specifica causale “Covid 19 – Obbligo permanenza domiciliare” è il 15/10/2020.

SGRAVI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Il Decreto Agosto introduce misure a sostegno dell’occupazione che consentono di abbassare il costo del lavoro mediante riduzioni dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo alla fruizione delle integrazioni salariali previste dal D.L. 104/2020

In presenza di tutte le seguenti condizioni:

  • non richiedere trattamenti di integrazione salariale per i periodi previsti dal Decreto Agosto;
  • avere fruito delle integrazioni salariali Covid-19 nei mesi di Maggio e Giugno 2020;
  • rispettare il divieto di licenziamento nel periodo di fruizione dell’esonero;

l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 4 mesi ed entro il 31 Dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato
Sono incentivate le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 15/8 al 31/12/2020 con un esonero per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione o dalla trasformazione e per un importo massimo di Euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (Euro 671,67 mensili).

Sono esclusi dall’esonero:

  • i datori di lavoro del settore agricolo;
  • le assunzioni con contratto di apprendistato
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i rapporti con lavoratori che nei 6 mesi precedenti all’assunzione abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa.

Si segnala che questa agevolazione è cumulabile con altre forme di esonero o di riduzione contributiva.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Sono incentivati i contratti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali tra il 15/8 e il 31/12/2020.
L’esonero spetta per la durata dei contratti e comunque per non più di 3 mesi nella stessa misura prevista per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di cui alla lettera b) (Euro 671,67 mensili).
La trasformazione a tempo indeterminato entro il 31/12/2020 di un contratto a tempo determinato che ha beneficiato di questo esonero dà diritto all’applicazione anche dell’esonero di cui alla lettera b).

Esonero contributivo per i dipendenti con sede nelle regioni del Mezzogiorno o in Umbria
L’agevolazione consiste nella riduzione del 30% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro domestico, dovuti per i rapporti di lavoro dipendente nel periodo dal 1/10 al 31/12/2020.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Il Decreto Agosto estende oltre il 17/8/2020 e comunque non oltre il 31/12/2020 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di attivazione di procedure di licenziamento collettivo e introduce alcune ipotesi di deroga a tale divieto.
Il termine del periodo di divieto di licenziamento è mobile, in quanto può collocarsi dal 15/11/2020 al 31/12/2020, a seconda della data di completamento della fruizione delle 18 settimane di integrazione salariale o dell’esonero contributivo alternativo alla fruizione delle integrazioni salariali.
La fruizione parziale del periodo di 18 settimane di ammortizzatori previsto dal D.L. 104/2020, così come la non fruizione degli ammortizzatori sociali né dell’esonero contributivo alternativo impedirà la possibilità di licenziare per giustificato motivo oggettivo fino al 31/12/2020.

Deroghe al divieto di licenziamento
Il D.L. 104/2020 introduce alcune eccezioni al divieto di licenziamento:

  • in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  • nelle ipotesi di accordo sindacale collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
  • ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti dei dipendenti che non ne fanno parte.

CONTRATTI A TERMINE (ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE)
Proroga o rinnovo senza causale
La nuova norma consente di effettuare entro il 31/12/2020 una sola proroga o in alternativa un solo rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite massimo di durata complessiva di 24 mesi) senza le causali previste dal Decreto Dignità nel rispetto del limite delle 4 proroghe e del periodo minimo di intervallo di dieci o venti giorni, in caso di rinnovo.
Questa norma riguarda tutti i contratti a termine, indipendentemente dalla data di assunzione o dal fatto che il rapporto fosse in essere ad una certa data (la precedente norma si riferiva infatti solo ai contratti in essere al 23/2/2020).

Abrogazione della proroga automatica per il periodo di sospensione Covid-19
E stata abrogata la norma che dal 18/7/2020 ha imposto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione per un periodo pari alla durata della sospensione del rapporto con ricorso agli ammortizzatori sociali o collocazione in ferie.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
I versamenti delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, scaduti nei mesi di marzo e aprile 2020 potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16/9/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020;
  • per il restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/1/2021.

RADDOPPIO DEL LIMITE DI ESENZIONE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020
Per il solo periodo d’imposta 2020 è incrementato a 516,46 Euro (rispetto agli ordinari 258,23 euro) del valore della somma dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, come ad esempio i Ticket compliments, che non concorre alla formazione del reddito.

Referente


Paola Fontanelli

Responsabile

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