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Fipe, Dpcm confermato fino al 7 ottobre

Confermate le misure anti Covid, già in vigore dal mese di agosto

Da oggi entra in vigore il DPCM 7 settembre 2020 che, salvo qualche novità, proroga fino al prossimo 7 ottobre le misure contenute nel DPCM dello scorso 7 agosto e nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e del 16 agosto 2020.

Con riferimento ai pubblici esercizi:
• Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, seppur condizionate al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, della
compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori e, quindi, all’adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
• Restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge
attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
• Resta l’obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, tra l’altro, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico.

Non cambia dunque il regime giuridico concernente le misure di contenimento relative al settore dei servizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, degli stabilimenti balneari, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, i quali restano consentiti in forza di quanto stabilito dal DPCM del 7 agosto 2020, per la cui analisi si rinvia alla già citata circolare Fipe n. 131/2020.

Occorre, tuttavia, precisare che, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 (che resterà in vigore fino al prossimo 7 ottobre), sull’intero territorio nazionale negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico (quindi anche nei pubblici esercizi), nonché negli spazi pubblici ove agevolmente possano formarsi assembramenti, è fatto obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto.

Si ricorda che la medesima Ordinanza ha altresì previsto la sospensione delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Sul punto, tuttavia, è bene precisare che alcune FAQ pubblicate sul sito web del Ministero della Salute (cfr. in particolare i nn. 1 e 2) hanno escluso le c.d. “feste private” dall’ambito di applicazione dell’Ordinanza citata, affermando in particolare, che “l’Ordinanza non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, manifestazioni per le quali non essendo consentito l’accesso indiscriminato del pubblico non valgono le restrizioni previste nella medesima Ordinanza”.

Il Ministero, quindi, precisa che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della citata Ordinanza “i matrimoni, le cresime, le comunioni, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico, restando ferme, con evidenza, le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, relative al divieto di assembramento e alle misure di igiene ivi previste”.

È importante considerare che ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza da ultimo citata, le Regioni non potranno derogare alle misure ivi previste, potendo eventualmente introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi. Rimane sostanzialmente invariato anche il regime concernente gli spostamenti da e per l’estero, disciplinato dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato DPCM.

Viene quindi confermato anche l’obbligo del tampone per le persone che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato negli Stati di Malta, Croazia, Spagna e Grecia (eccezion fatta per i casi previsti dall’art. 6, commi 6 e 7 del DPCM del 7 agosto 2020), nonché l’inserimento della Colombia nell’elenco F (cfr. allegato C ), vale a dire quello concernente i Paesi per i quali è previsto, tra l’altro, il divieto d’ingresso in Italia a coloro che nei 14 giorni precedenti vi abbiano soggiornato o transitato.

Infine, come già ricordato in varie comunicazioni, è bene considerare che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro) e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117). Gli uffici della Federazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi

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