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Decreto agosto: prime indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro con nota del 16/9 ha fornito le prime indicazioni in materia di rapporti di lavoro contenute nel decreto legge 104: misure per il sostegno ed il rilancio dell’economia

Esonero dal versamento contributivo

E’ previsto che i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiamo già fruito degli stessi nei mesi di maggio e giungo 2020, possono fruire di un esonero dal versamento contributivo per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Tale esonero è riconosciuto per un importo massimo pari al doppio delle ore di cassa integrazione già precedentemente fruite nei mesi di maggio e giungo 2020.

Condizione per beneficiare del predetto esonero, è il rispetto del divieto di licenziamento, pena la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.

L’esonero non è ancora operativo, in quanto l’efficacia è subordinata all’approvazione da parte della Commissione UE.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Viene previsto un esonero contributivo, alle aziende che successivamente al 14 Agosto 2020, e fino al 31 Dicembre 2020, assumono lavoratori a tempo indeterminato.

Sono esclusi dal contributo:

  • I contratti di apprendistato
  • Lavoro domestico
  • I lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima azienda.  

Lo stesso incentivo viene riconosciuto nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dall’assunzione e nei limiti massimo di un importo pari a 8.060 euro annuali.                                                                                                               

Contratti a termine

 Fino al 31 dicembre 2020 è consentito di prorogare ovvero rinnovare contratti a tempo determinato senza necessità di causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi.

La disposizione permette la deroga anche della disciplina del numero massimo di proroghe. Ne consegue che, qualora il rapporto sia stato oggetto di 4 proroghe sarà comunque possibile prorogare la durata per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il rispetto della durata massima di 24 mesi.

Il termine del 31 dicembre fa riferimento al momento della relativa formalizzazione; quindi la durata del rapporto potrà protrarsi anche nel corso del 2021.

La proroga automatica per il periodo equivalente alla sospensione per Covid dei contratti a termine in scadenza tra il 18 luglio ed il 14 agosto ora abrogata, viene considerata neutrale ai fini del calcolo dei 24 mesi di durata massima del contratto a termine   

Licenziamenti collettivi e individuali

Con riferimento ai blocco dei licenziamenti, è prorogato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale divieto opera con differenti tempistiche perché legato all’esaurimento delle 18 settimane di ammortizzatori sociali richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, ovvero all’esaurimento contributivo in alternativo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Tuttavia il divieto non opera in maniera assoluta in quanto è prevista l’esclusione dal divieto per i licenziamenti derivanti:

  • dalla cessazione definitiva dell’azienda, cambio appalto, messa in liquidazione della società;
  • accordo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale in cui si incentiva la risoluzione del contratto, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al suddetto accordo (cui viene comunque riconosciuta la NASPI);
  • licenziamenti intimati a seguito di fallimento dell’azienda, nei casi in cui non vi sia o cessi l’esercizio provvisorio d’impresa.

Salvo eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge 104, il divieto di licenziamento sembra operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili indipendentemente dal fatto che ne abbia o meno fruito anche in parte. Secondo il Ministero in caso di mancata fruizione di ammortizzatori, “il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’ esonero dal versamento contributivo di cui all’ art 3 del decreto”

Proroga Riscossione Coattiva

La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione, viene prorogato al 15 ottobre.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 novembre 2020. Sono previsti rinvii anche per i versamenti delle rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo ed il 15 ottobre 2020. I soggetti dovranno effettuare i pagamenti entro il 30 novembre

Referente


Franco Entilli

Responsabile

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