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Modalità di attivazione dello Smart Working dopo il 15 ottobre

Salvo ulteriori proroghe e/o modifiche normative, dopo il 15 ottobre 2020, la modalità semplificata per emergenza Covid-19  di attivazione dello Smart Working  si conclude e tornerà ad essere necessaria quella “ordinaria” disciplinata dalla  L. n. 81/2017. 

Pertanto:

  1. la modalità di esecuzione del rapporto in Smart Working viene stabilita mediante accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore – che può essere a tempo determinato o indeterminato – con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dal CCNL;
  2. l’accordo individuale, che deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina:
    a) l’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali;
    b) le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
    c)  i tempi di riposo e le modalità di disconnessione del lavoratore.
  3. il datore di lavoro consegna al lavoratore una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi alla modalità “agile” di svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione, assicurandosi che detti strumenti siano conformi alle disposizioni di legge.

E’ possibile rivolgersi all’Ufficio Sindacale per condividere format di accordi individuali di Smart Working che andranno comunque adattati ai singoli casi concreti, al fine di agevolare la gestione di eventuali richieste e necessità datoriali e per fornire degli strumenti applicabili esclusivamente a quelle mansioni valutate come compatibili.

Si ricorda che i datori di lavoro che stipulano accordi di Smart Working sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del  T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Dal punto di vista “operativo”, il datore di lavoro deve di comunicare sul portale cliclavoro l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo individuale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. 

In particolare, la sezione dedicata all’accordo di Smart Working deve essere compilata con i seguenti dati:

  1. Data sottoscrizione: Data di sottoscrizione dell’accordo di Smart Working.
  2. Tipo Smart Working: selezionabile da un menu a tendina, valori previsti “Tempo indeterminato” e “Tempo determinato”.
  3. Data Inizio: Data inizio del periodo validità dell’accordo. 
  4. Data Fine: Data fine del periodo di validità dell’accordo. 
  5. Caricamento file accordo. 

Referente


Franco Entilli

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