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Congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli

Circolare INPS 116/2020

L’istituto con la circolare n.116 del 2020 fornisce le istruzioni per la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto-legge 8 settembre 2020, n°111.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Esso può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.

Requisiti per la fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli

Per poter usufruire del congedo, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:   

  • Deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • Non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • Il figlio, per il quale si usufruisce del congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito; 
  • Deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
  • Il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Durata del congedo ed indennizzo delle giornate lavorative

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.             

La domanda, che deve indicare gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Situazioni di compatibilità del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica del figlio

  1. Malattia
    In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli.
  2. Maternità/Paternità
    In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
  3. Ferie
    La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
  4. Aspettativa non retribuita
    In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
  5. Soggetti “fragili”
    La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia soggetto con particolari situazioni di fragilità- secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n.13 del 4.09.2020- a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dell’eventuale svolgimento di lavoro agile.
  6. Permessi e congedi ai sensi della L.104/92
    È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
  7. Inabilità e pensione di invalidità
    La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Situazioni in incompatibilità del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli

Si riportano di seguito i casi di incompatibilità del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli ed altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio:

  1. Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
    Il congedo Covid-19per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternativa tra gli stessi.
  2. Congedo Parentale
    Il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
  3. Riposi giornalieri della madre o del padre
    La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.
  4. Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
  5. Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
  6. Lavoro agile
  7. Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

Circolare INPS 116/2020

Referente


Franco Entilli

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