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Ali Librai, sconto testi istituzioni scolastiche

Comunicazione del presidente Paolo Ambrosini

Cara collega, caro collega,

l’entrata in vigore della legge n°15 del 13.02.2020 ha rappresentato un passaggio importante per il nostro mercato definendo nuove soglie di sconto per il cliente finale e cambiando il modo di vendere i libri in Italia; l’andamento del mercato di questi mesi, pur condizionato dalla crisi Covid, ha dato dei primi importanti segnali in tal senso; mercato che però, come sempre avviene con l’introduzione di nuovi assetti legislativi, ha cercato di interpretare la legge offrendo in alcuni casi un’applicazione non coerente con lo spirito e la forma della stessa: è il caso dello sconto del 15% che la legge circoscrive ai testi adottati dalle istituzioni scolastiche.

Per noi di Ali Confcommercio, confortati dal parere del nostro ufficio legislativo e dai confronti preparatori della legge, lo sconto 15% va applicato solamente ai testi adottati dalle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, mentre a tutto il resto della produzione editoriale si applica il 5%.

Questa nostra interpretazione dall’entrata in vigore della legge è stata osteggiata da alcuni operatori per i quali la dicitura “istituzioni scolastiche” va estesa anche alla formazione universitaria e quindi abbiamo avviato un confronto con il ministero sfociato nella richiesta di un parere arrivato ieri e che conferma quanto abbiamo sempre sostenuto!

Il parere infatti recita “nella legislazione vigente è di cristallina evidenza che Università e istituzioni scolastiche sono entità tassonomicamente distinte. A riprova indiretta, si pone l’attenzione sul testo del comma 2dell’art 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che separa gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado dalle istituzioni universitarie nonché sull’elenco sintetico delle pubbliche amministrazioni pubblicato annualmente dall’Istat il quale specifica in una nota che le istituzioni scolastiche e quelle per l’alta formazione artistica e coreutica sono considerate unità locali del ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, mentre le università e le istituzioni universitarie sono classificate separatamente”.

Alla luce di quanto sopra vi rinnoviamo l’invito a rispettare le soglie di sconto definite nella legge in parola e di darci evidenza di comportamenti non in linea con la stessa. Certo della vostra attenzione e collaborazione, porgo

Distinti saluti
Paolo Ambrosini

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