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L’incentivo Lavoro (IO Lavoro) al via

Ecco le indicazioni dell’Inps

L’Inps, con la circolare n. 124/2020, fornisce le indicazioni per applicare l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro)  previsto dal Decreto n. 52/2020 dell’’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) in caso di:

  • assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
  • trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine;
  • assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 di:

  • disoccupati di età compresa tra i 16 anni e 24 anni (24 anni e 364 giorni);
  • persone con 25 anni di età che, oltre ad essere disoccupate, risultano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero che nei 6 mesi precedenti non abbiano avuto rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi.

Requisiti

Il datore di lavoro deve rispettare i requisiti di carattere generale previsti per la fruizione degli incentivi all’occupazione dalla L. 296/2006 e dal D. Lgs. 150/2015, pertanto l’assunzione non può dar luogo all’incentivo se effettuata:

  • in un periodo di ricorso ad un ammortizzatore sociale che prevede la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro di altri dipendenti inquadrati allo stesso livello;
  • in virtù di un obbligo all’assunzione o in violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione da parte di altri lavoratori stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

E’ inoltre previsto un requisito specifico: il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro, ad eccezione del caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Misura dell’incentivo

L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di rapporto a tempo parziale la misura massima dell’incentivo è ridotta proporzionalmente al minore orario di lavoro.

L’utilizzo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio 2022.

L’incentivo è soggetto al rispetto del regolamento comunitario degli aiuti “de minimis”, pertanto non può essere riconosciuto se si è superato il tetto dei 200.000 euro di finanziamenti ed incentivi ricevuti nell’arco di tre esercizi finanziari (a meno che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato non sia in incremento rispetto alla media degli occupati dei 12 mesi precedenti) ed è, inoltre, cumulabile con:

  • l’incentivo per l’assunzione di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza;
  • l’esonero contributivo triennale per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 effettuate nel 2020;
  • altri incentivi di natura economica previsti dalle Regioni del mezzogiorno.  

Trovi l'allegato nella sezione Download

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Franco Entilli

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