Si riepilogano le principali novità per la gestione dei rapporti di lavoro previste dal D.L. 137/2020, entrato in vigore il 29/10/2020.
AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19
Il decreto prevede 6 ulteriori settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Assegno Ordinario F.I.S. e Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) che devono collocarsi nel periodo tra il 16/11/2020 e il 31/1/2021.
DATORI DI LAVORO DESTINATARI
Possono usufruirne:
i datori di lavoro che abbiano presentato richiesta e che abbiano ottenuto l’autorizzazione dall’Inps per le 18 settimane previste dal D.L. 104/2020.
oppure,
i datori che, a prescindere dai periodi richiesti ai sensi del D.L. 104/2020, svolgono attività per le quali il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ha previsto la chiusura forzata (palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, fiere) o la limitazione degli orari di apertura (attività di ristorazione, quali: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione di quelle svolte nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, oppure negli ospedali e negli aeroporti).
I periodi richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 104/2020 per periodi anche parzialmente successivi al 15 novembre sono imputati alle 6 settimane previste dal D.L. 137/2020.
CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Analogamente a quanto previsto dal D.L. 104/2020 per le 6 settimane stabilite dal D.L. 137/2020 è dovuto il versamento di un contributo addizionale determinato in base al raffronto del fatturato aziendale registrato nel primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre del 2019.
L’importo del contributo addizionale è calcolato in percentuale sulle retribuzioni non erogate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate nel periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con integrazione salariale.
La percentuale del contributo addizionale è pari al:
a) 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) 18% se non c’è stata riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:
- hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° Gennaio 2019;
- svolgono attività per le quali il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ha previsto la chiusura forzata o la limitazione degli orari di apertura.
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO ALLA RICHIESTA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il D.L. 137/2020 prevede che i datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono integralmente o parzialmente l’ulteriore periodo di sei possano fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un ulteriore periodo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021.
L’esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
Ai fini dell’esonero è previsto il rispetto del divieto di licenziamento fino al 31/1/2021.
Estensione del periodo di divieto di licenziamento
E’ esteso al 31/1/2021 il periodo in cui è vietato effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e attivare procedure di licenziamento collettivo.
Fino al 31/1/2021 sarà possibile effettuare licenziamenti nelle seguenti ipotesi:
- cessazione definitiva dell’impresa;
- a seguito della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, senza trasferimento d’azienda d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.
- fallimento, quanto non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o sia disposta la cessazione.
SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI
Per i datori di lavoro che svolgono attività per le quali il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 ha previsto la chiusura forzata o la limitazione degli orari di apertura sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di novembre 2020.
Tali contributi potranno essere versati senza sanzioni e interessi entro il 16/3/2021 in un’unica soluzione
o mediante rateizzazione in 4 rate mensili con decorrenza della prima rata entro il 16/3/2021.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Sindacale Confcommercio Ascom Bologna Tel. 0516487402, email sindacale@ascom.bo.it